Progetti OIM 3° WORKING PAPER – FAD: il confine tra pesca e rifiuto

Con il terzo numero della collana editoriale dell’Osservatorio sugli Illeciti Marini (OIM), Sea Shepherd Italia analizza i FAD, i dispositivi di concentrazione del pesce impiegati nel Mediterraneo per la pesca della lampuga, tracciando il confine giuridico tra attrezzo da pesca e rifiuto marino.

Con lo Speciale di agosto, l’Osservatorio sugli Illeciti Marini dedica la propria attenzione ai FAD (Fish Aggregating Devices), i dispositivi di concentrazione del pesce impiegati nel Mediterraneo per la pesca della lampuga. Il fascicolo esce nelle prime settimane della campagna 2026, subito dopo la chiusura stagionale che l’Unione Europea impone ogni anno dal 1° gennaio al 14 agosto (con la possibilità di recuperare, fino al 31 gennaio dell’anno successivo, i giorni di pesca persi per il maltempo). Non è una coincidenza: l’obiettivo è offrire a operatori e organi di controllo un quadro aggiornato proprio nel momento in cui l’attività riprende in mare.

Che cos’è un FAD ancorato

Un FAD è un dispositivo galleggiante impiegato per attrarre il pesce. Nella pesca mediterranea della lampuga, il modello ancorato più diffuso si compone di un galleggiante e supporto di superficie, di un contrassegno identificativo, di una sagola o linea di ormeggio, di componenti sommersi non impiglianti, di contrappesi distribuiti lungo la sagola e, sul fondo, di un corpo morto o sistema di ancoraggio. Una struttura semplice, ma che il diritto dell’Unione ha progressivamente dotato di una disciplina precisa, proprio perché resta in mare ben oltre il momento della pesca.

Due traiettorie normative, una sola campagna

Il 2026 non è un anno come gli altri per la disciplina dei FAD. Da un lato si chiude la fase transitoria del piano pluriennale adottato dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo per lo sfruttamento sostenibile della lampuga; dall’altro è il primo anno di applicazione di una parte rilevante del regime europeo di controllo della pesca riformato nel 2023. Le nuove disposizioni sul giornale di pesca e sul recupero degli attrezzi perduti raggiungeranno le unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri il 10 gennaio 2028; fino a quella data, queste stesse unità restano soggette al testo previgente, che affida la segnalazione della perdita all’autorità di bandiera entro ventiquattr’ore.

Il regolamento (UE) 2023/2124 assegna al FAD una dimensione giuridica compiuta, che accompagna il dispositivo lungo l’intero arco della sua esistenza materiale: ogni FAD reca un contrassegno che ne facilita l’identificazione, la manutenzione periodica e la sostituzione gravano su chi lo impiega, e la rimozione diventa dovuta quando l’impiego cessa. In caso di perdita o impossibilità di recupero, la disciplina richiede la registrazione dell’ultima posizione conosciuta e della relativa data, oltre alla comunicazione di questi elementi insieme al numero identificativo del dispositivo e a quanto consente di identificarne il proprietario. Lo stesso regolamento vieta inoltre la captazione di pesce attratto da un FAD posizionato da un’altra unità, conferendo così alla marcatura una funzione probatoria immediata durante il controllo in mare.

“Lo Speciale nasce da questa esigenza di distinzione, con l’obiettivo di ricostruire il regime applicabile alla campagna 2026, di individuare gli elementi necessari a qualificare correttamente le diverse condizioni nelle quali un FAD può essere rinvenuto e di tradurre la disciplina giuridica in criteri utilizzabili durante le attività di osservazione e controllo in mare.”

“Lo Speciale nasce da questa esigenza di distinzione, con l’obiettivo di ricostruire il regime applicabile alla campagna 2026, di individuare gli elementi necessari a qualificare correttamente le diverse condizioni nelle quali un FAD può essere rinvenuto e di tradurre la disciplina giuridica in criteri utilizzabili durante le attività di osservazione e controllo in mare.”

Avv. Cesare Colonna, Coordinatore scientifico dell’OIM

Avv. Cesare Colonna, Coordinatore scientifico dell’OIM

Dalla funzione di pesca al possibile rifiuto

È qui che si gioca il punto più delicato del fascicolo. Un FAD regolarmente posizionato e temporaneamente privo dell’imbarcazione che lo utilizza si trova in una condizione radicalmente diversa da quella di un dispositivo perso, deteriorato, abbandonato o divenuto inutilizzabile — anche se, a un primo sguardo, i due possono sembrarsi identici. La corretta qualificazione nasce solo dall’accertamento dei fatti: dalla ricostruzione della funzione, dello stato materiale, dell’identificazione, delle circostanze del rinvenimento e degli obblighi che gravano sul soggetto che lo impiega.

Per l’Osservatorio, questo passaggio ha un rilievo che va oltre la pesca. La permanenza in mare di strutture galleggianti e ancorate, composte in misura significativa da materiali plastici, produce effetti documentati sull’ambiente marino: cime e componenti sommersi conservano capacità di impigliamento, corpi morti e linee di ancoraggio interagiscono con i fondali, i frammenti dispersi alimentano il marine litter e i dispositivi alla deriva possono raggiungere la costa. Per questo la disciplina prescrive componenti sommersi realizzati con materiali che escludano l’impigliamento delle specie non bersaglio, e un numero adeguato di contrappesi lungo la sagola: la capacità di impigliamento accertata e la deriva del dispositivo diventano, in questo senso, veri indicatori per l’attività di osservazione.

Il Terzo Working Paper

Il terzo contributo della collana editoriale dell’OIM: un esame giuridico che distingue il FAD regolarmente in uso dal dispositivo perso, deteriorato o abbandonato, per rendere più efficace il controllo in mare e più concreta la tutela dell’ambiente marino.

L’Osservatorio è istituito e promosso dal Dipartimento Legale della Fondazione Sea Shepherd Italia ETS, sotto il coordinamento scientifico dell’Avv. Cesare Colonna, avvocato penalista specializzato in diritto ambientale.

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